Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n.91/2011 - Art.18-bis del dlgs n.118/2011
Le Università sono in attesa del
provvedimento governativo attuativo dell’art.19, co. 1, D. Lgs. N. 91/2011:
“contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le
amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato << piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio>> al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i
risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e
di interventi realizzati” come previsto dal comma 4 del medesimo articolo “Al
fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di
risultato, le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità
locali di cui all’art. 1, comma 1, lett.b), il sistema minimo di indicatori di
risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel
proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro
competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400”.