Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n.91/2011 - Art.18-bis del dlgs n.118/2011
Le Università sono in attesa del provvedimento governativo attuativo dell’art.19, co. 1, D. Lgs. N. 91/2011: “contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato << piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio>> al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati” come previsto dal comma 4 del medesimo articolo “Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all’art. 1, comma 1, lett.b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400”.
Pagina aggiornata al 28/11/2023