Pubblicazione: 13/07/2012 Ultimo aggiornamento: 2015-01-26 17:10:03

Venerdì 13 luglio 2012 – Seminario, nell’àmbito del Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo, su “Diritto di difesa e processo penale. La difesa tecnica tra diritto e delitto”


Nel ciclo delle iniziative didattico-scientifiche inerenti al Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo, istituito presso il nostro Ateneo e coordinato dal Prof. Massimo La Torre, per il settore disciplinare relativo al Diritto processuale penale facente capo al Prof. Giuseppe Bellantoni, Ordinario in questo Ateneo, venerdì 13 luglio 2012  sarà tenuto un  Seminario di studio su “Diritto di difesa e processo penale. La difesa tecnica tra diritto e delitto”.

L’argomento, di spiccato rilievo e di viva attualità, sarà trattato dal Prof. Piermaria Corso, ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli studi di Milano.
Da sempre il processo penale è visto come una lotta - di certo drammatica – tra autorità e libertà: l’individuo, solo davanti all’autorità, ha visto affiancarsi la figura del difensore tecnico in un lentissimo processo storico che è culminato con le pronunce della Corte costituzionale degli inizi anni ’80 che hanno affermato il principio della irrinunciabilità della presenza di un tecnico del diritto a fianco dell’accusato.
La difesa tecnica è così diventata una componente essenziale, insieme all’autodifesa, del diritto di difesa costituzionalmente garantito, ma è stato necessario attendere altri vent’anni prima che - con la riforma che ha introdotto i principi del giusto processo – la figura del “difensore” venisse affermata a chiare lettere nel testo della Carta fondamentale (art. 111).
Analogo processo storico ha impegnato l’affermazione della tutela della difesa dell’accusato anche in àmbito sovranazionale (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Trattato sull’Unione Europea; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).
Si sottolinea da tutte le parti e in ogni circostanza che il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 comma 2° Cost.).
Forse, però, è il caso di sottolineare, una volta per tutte, che anche il difensore soggiace allo stesso principio perché nell’espletamento del mandato ricevuto non può certo uscire dal terreno del lecito e, se ne esce, non sarà certo la toga a proteggerlo dalle sanzioni.
Chiaro è, in proposito, l’art. 36 codice deontologico alla cui stregua «l’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglio modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservazione della legge e dei principi deontologi
Un Seminario, dunque, quello promosso dal prof. Bellantoni, che di certo appassionerà ed arricchirà gli uditori, offrendo loro una vasta, concreta ed analitica panoramica in ordine alle (precarie) condizioni di salute della difesa penale nell’attuale momento storico.
Il Seminario si terrà nella Sala conferenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali ed avrà inizio alle ore 11.

 


 

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